Art. 6.

                      Svolgimento dei concorsi


   1.  Lo  svolgimento  dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1 prevede:
    a) prova scritta di cultura generale;
    b) prova scritta di cultura tecnico - professionale;
    c) valutazione dei titoli;
    d) prove di efficienza fisica;
    e) accertamenti sanitari;
    f) accertamento attitudinale;
    g) prova orale;
    h) prova orale facoltativa di lingua straniera.

   Alle  prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta  d'identita'  o  altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia,  in  corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.

   2.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3 del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  i  concorrenti  -  compresi  quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2  del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto    dell'approvazione    della    graduatoria    di    merito
(presumibilmente   entro   il   30  novembre  2009)  con  il  decreto
dirigenziale  di  cui  al  successivo  articolo  14, comma 2 dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.

   3.  I  concorrenti  in servizio dovranno presentarsi alle prove ed
accertamenti  di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle di
efficienza  fisica  per  le  quali  e' prevista la tenuta ginnica) in
uniforme  di  servizio;  i  concorrenti  provenienti dal congedo sono
altresi'  invitati  a  presentarsi  alla suddette prove indossando un
abbigliamento consono alla sede d'esame.

   4.   L'amministrazione   militare   non   risponde   di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.