Art. 6. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevede: a) prova scritta di cultura generale; b) prova scritta di cultura tecnico - professionale; c) valutazione dei titoli; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamento attitudinale; g) prova orale; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito (presumibilmente entro il 30 novembre 2009) con il decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 14, comma 2 dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista la tenuta ginnica) in uniforme di servizio; i concorrenti provenienti dal congedo sono altresi' invitati a presentarsi alla suddette prove indossando un abbigliamento consono alla sede d'esame. 4. L'amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.