Art. 9.

                  Valutazione dei titoli di merito


   1.  Le  commissioni  esaminatrici di cui al precedente articolo 7,
comma  1,  procederanno  a  valutare  i  titoli  di  merito  dei soli
concorrenti  che  si  siano  presentati alla prova scritta di cultura
tecnico  -  professionale  dei  concorsi,  sempreche'  detti  titoli,
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande,  siano  stati  dichiarati  con  le  modalita'  indicate  nel
precedente   articolo   4,   ovvero  risultino  dalla  documentazione
matricolare e caratteristica.

   2.  Il  punteggio  massimo  attribuibile  ai  titoli  di merito da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 26/30, cosi' ripartiti:
    a)  qualita'  militari e professionali o esperienze professionali
documentate  svolte  presso  amministrazioni  pubbliche:  fino  ad un
massimo di punti 6;
    b)  idoneita'  riportata  in precedenti concorsi per l'accesso ai
ruoli  degli  ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad
un massimo di punti 3;
    c)  partecipazione  ad operazioni fuori dal territorio nazionale,
anche  se svolte nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad un
massimo  di punti 5, attribuendo 0,30 punti per ogni mese di servizio
(o  frazione  superiore  a 15 giorni) effettivamente prestato in tali
operazioni;
    d)  titolo  di  studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello minimo
prescritto  per  la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 2. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
     1)  per  ciascun  diploma  universitario  con  corso  di  durata
biennale: fino a punti 0,50;
     2)  per  ciascuna  laurea  o  diploma universitario con corso di
durata triennale: fino a punti 1;
     3)  per  ciascuna  laurea  specialistica:  fino  a  punti 2 (con
assorbimento   del   punteggio   previsto  per  la  laurea  triennale
propedeutica al suo conseguimento);
    e)  ricompense:  fino  ad  un  massimo di punti 5. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
     1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile o
al valore dell'Esercito: punti 2;
     2)  per  ogni  medaglia  d'argento  al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito: punti 1,50;
     3)  per  ogni  medaglia  di  bronzo al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito o croce al valor militare: punti 1;
     4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito: punti 0,90;
     5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito: punti 0,85;
     6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito: punti 0,80;
     7) per ogni encomio solenne: punti 0,75;
     8) per ogni encomio semplice: punti 0,50;
     9) per ogni elogio: punti 0,25;
    f) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3, attribuendo
punti  0,10  per  ogni  mese  (o  frazione  superiore a 15 giorni) di
comando  o  attribuzioni specifiche ovvero in incarichi tecnici delle
specializzazioni di appartenenza;
    g)  altri  titoli:  fino ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
     1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1;
     2) per il diploma di Maestro dello sport rilasciato dal C.O.N.I.
al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50;
     3)   per   la   qualifica   di   istruttore  riconosciuta  dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,50.