Art. 8.
                        Domanda di iscrizione
   I  concorrenti  ammessi  devono  presentare  o  far pervenire alla
Ricerca e Didattica - Dottorati di ricerca - LUISS Guido Carli, viale
Romania, 32 - 00197 Roma, entro il termine perentorio di giorni 7 che
decorrono  dal  giorno della pubblicazione della graduatoria sul sito
web  dell'Universita' (http://www.luiss.it), domanda di iscrizione al
corso  di  dottorato  (da  redigersi  su  apposito  modulo che verra'
trasmesso  agli  ammessi,  tramite posta elettronica, unitamente alla
comunicazione di ammissione) o rinuncia scritta all'iscrizione.
   La  domanda  di  iscrizione  dovra'  essere corredata dai seguenti
documenti:
    a)  una  fotocopia  del  documento di identita', in carta libera,
debitamente firmata;
    b) autocertificazione di cittadinanza;
    c)   diploma   -  documento  originale  -  di  scuola  secondaria
superiore;
    d)  certificato  di laurea con la relativa votazione (qualora non
precedentemente consegnato in originale);
    e)  dichiarazione,  in  carta  libera,  di non essere iscritti ad
altra scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso
contrario, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
    f)  dichiarazione  di  non  aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
    g)   di   essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio  del  corso  e  per  tutta  la  sua  durata  o  di  rinunciare
all'assegnazione dell'eventuale borsa di studio;
   per  i soli candidati residenti all'estero che intendano avvalersi
della  possibilita'  di  sostenere il colloquio motivazionale tramite
collegamento in videoconferenza:
    h) copia di un documento di riconoscimento (munito di fotografia)
debitamente  autenticata dalle competenti rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane all'estero.
   In  relazione alle lettere c) e d) i cittadini comunitari potranno
presentare  una  autocertificazione  -   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 -  riservandosi
di  consegnare,  nel  piu'  breve  tempo possibile, la documentazione
originale.