Art. 9.
                 Posti a concorso e borse di studio
   I  posti  a  concorso, in numero di 10 saranno finanziati, secondo
l'indicazione  della  graduatoria  della  valutazione comparativa dei
candidati  ex  art.  5,  comma  3,  del presente bando, cosi' come di
seguito indicato:
    n. 5 borse finanziate con fondi della LUISS Guido Carli.
   Ulteriori eventuali assegnazioni di borse verranno tempestivamente
comunicate.
   L'importo  di  ogni  singola  borsa,  verra'  determinato ai sensi
dell'art.  1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e  successive  modificazioni. Per l'anno 2008 l'ammontare della borsa
e'  stato  pari  a  Euro  13.638,47.  A  parita' di merito prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e
successive modificazioni e integrazioni.
   Le  borse  vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo viene elevato in misura pari ad un incremento giornaliero del
50% per autorizzati e documentati periodi di soggiorno all'estero.