Art. 10.
                 Presentazione dei documenti di rito
   Il  vincitore  del  concorso  e'  invitato  a presentare, entro il
termine  di  trenta  giorni,  dalla  comunicazione  di  assunzione in
servizio  un  certificato medico, cosi' come previsto dall'articolo 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'Azienda Sanitaria
Locale,  da  un  medico  militare  o  da  un  ufficiale  sanitario  e
attestante  l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
   Qualora  il  vincitore  sia affetto da patologie o menomazioni, il
certificato  ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
   Ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso,
ivi  compresi  quelli  che  si sono avvalsi della riserva prevista ai
sensi  dell'art.  3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dovranno  attestare,  nei  modi  e  nelle  forme  della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
    a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'articolo  53  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in
caso  contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella
di opzione per il nuovo impiego);
    b)  di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati da precedente
impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, ovvero di non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
    c)  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando  di
concorso.
   L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo
71  del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
   I  documenti  rilasciati  al  cittadino  straniero dalle Autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle Autorita' consolari italiane.
   Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera  dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
   Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva
la  possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  l'Amministrazione  non dara' luogo alla
stipulazione   del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i  rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
   Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.