Art. 6. Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio la Commissione Giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati, la Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, che dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione al concorso ed essere allegati alla stessa, dopo l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei punteggi di seguito specificati: 1. fino ad un massimo di 4,50 punti, per il possesso di titoli di studio superiori rispetto a quello previsto per l'accesso alla categoria con riguardo al punteggio riportato, secondo la articolazione contenuta nel prospetto all'uopo predisposto (Allegato n. 1); 2. fino ad un massimo di 12,50 punti, per il servizio di ruolo prestato presso la Universita' degli studi del Sannio con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la seguente articolazione: a) attribuzione di 2 punti, per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di servizio di ruolo prestato nella Categoria C; b) maggiorazione del punteggio attribuito ai sensi della lettera a) di ulteriori 0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di servizio di ruolo prestato nella Categoria D; 3. fino ad un massimo di 6 punti, per il servizio prestato presso la Universita' degli studi del Sannio con contratto di collaborazione coordinata o continuativa di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la attribuzione di 2 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno; 4. fino ad un massimo di 3 punti, per esperienze lavorative maturate nella Universita' degli studi del Sannio con contratti di lavoro autonomo di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la attribuzione di 1 punto per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno; 5. fino ad un massimo di 2 punti, per esperienze lavorative, di ruolo e non di ruolo, maturate in altre pubbliche amministrazioni, di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la attribuzione di 0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno; 6. fino ad un massimo di 2 punti, per il superamento di altri concorsi per la medesima categoria per la quale si concorre o per una categoria superiore, con la seguente articolazione: a) attribuzione di 1 punto, per il superamento di un concorso indetto per l'accesso alla medesima categoria per la quale si concorre; b) attribuzione di 2 punti, per il superamento di un concorso indetto per l'accesso ad una categoria superiore rispetto a quella per la quale si concorre. La Commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli prodotti dal candidato. La documentazione presentata dal candidato dovra' comprovare l'effettivo possesso dei predetti titoli culturali e di servizio e dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda, secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento d'identita' del candidato; mediante dichiarazione, sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, e/o di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto, prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'. La produzione dei titoli con una modalita' diversa da quelle innanzi specificate comporta la non valutabilita' dei titoli medesimi.