Art. 6.
   Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio
   Ai  fini  della  valutazione dei titoli culturali e di servizio la
Commissione Giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30
punti.
   Sulla  base  dei  documenti  prodotti  dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la Commissione giudicatrice, conformemente a
quanto  previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni,  procedera'  alla  valutazione dei titoli, che dovranno
essere indicati nella domanda di partecipazione al concorso ed essere
allegati  alla  stessa,  dopo  l'espletamento  della prova scritta, e
prima   che  si  proceda  alla  correzione  dei  relativi  elaborati,
nell'ambito delle categorie e dei punteggi di seguito specificati:
    1. fino ad un massimo di 4,50 punti, per il possesso di titoli di
studio  superiori  rispetto  a  quello  previsto  per  l'accesso alla
categoria   con   riguardo   al   punteggio   riportato,  secondo  la
articolazione  contenuta nel prospetto all'uopo predisposto (Allegato
n. 1);
    2.  fino  ad  un massimo di 12,50 punti, per il servizio di ruolo
prestato presso la Universita' degli studi del Sannio con rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato di durata almeno pari o superiore ad un
anno, con la seguente articolazione:
     a)  attribuzione  di  2  punti,  per  ogni  anno ovvero per ogni
frazione  di  anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno,
in caso di servizio di ruolo prestato nella Categoria C;
     b) maggiorazione del punteggio attribuito ai sensi della lettera
a)  di ulteriori 0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno  pari  o  superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di
servizio di ruolo prestato nella Categoria D;
    3. fino ad un massimo di 6 punti, per il servizio prestato presso
la Universita' degli studi del Sannio con contratto di collaborazione
coordinata  o  continuativa  di  durata almeno pari o superiore ad un
anno,  con  la  attribuzione di 2 punti per ogni anno ovvero per ogni
frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
    4.  fino  ad  un  massimo  di  3 punti, per esperienze lavorative
maturate  nella  Universita'  degli studi del Sannio con contratti di
lavoro  autonomo di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la
attribuzione  di  1  punto  per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
    5.  fino  ad un massimo di 2 punti, per esperienze lavorative, di
ruolo e non di ruolo, maturate in altre pubbliche amministrazioni, di
durata  almeno  pari  o  superiore ad un anno, con la attribuzione di
0,50  punti  per  ogni  anno  ovvero per ogni frazione di anno pari o
superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
    6.  fino  ad  un  massimo di 2 punti, per il superamento di altri
concorsi per la medesima categoria per la quale si concorre o per una
categoria superiore, con la seguente articolazione:
     a)  attribuzione  di  1 punto, per il superamento di un concorso
indetto  per  l'accesso  alla  medesima  categoria  per  la  quale si
concorre;
     b)  attribuzione  di  2 punti, per il superamento di un concorso
indetto  per  l'accesso  ad una categoria superiore rispetto a quella
per la quale si concorre.
   La   Commissione   e'   tenuta   a  motivare  l'eventuale  mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
   La  documentazione  presentata  dal  candidato  dovra'  comprovare
l'effettivo  possesso  dei  predetti titoli culturali e di servizio e
dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda,
secondo una delle seguenti modalita':
    in originale;
    in copia autenticata;
    in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai  sensi  degli  articoli  19  e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni,  che  ne  attesti la conformita' all'originale, resa in
calce  al  documento  ovvero  annessa  allo  stesso,  unitamente alla
fotocopia non autenticata del documento d'identita' del candidato;
    mediante    dichiarazione,    sostitutiva    di   certificazione,
sottoscritta  dal  candidato,  ai  sensi  dell'articolo 46 del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica, e/o di atto di notorieta',
ai   sensi  dell'articolo  47  del  medesimo  decreto,  prodotta,  in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento di identita'.
   La  produzione  dei  titoli  con  una  modalita' diversa da quelle
innanzi   specificate   comporta  la  non  valutabilita'  dei  titoli
medesimi.