Art. 8.
                Titoli di preferenza e di precedenza
   Hanno  diritto  alla  preferenza,  a  parita' di merito, in ordine
decrescente,  coloro  i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  di  mutilati  e  invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi e i mutilati civili;
    20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
    1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    2)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
   Ai  sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127,  come  modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n.
191,   se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a  conclusione  delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
   I  candidati  che superano la prova orale dovranno far pervenire i
documenti  attestanti  i  titoli  di  precedenza  e/o  preferenza, di
propria  iniziativa,  al  direttore  amministrativo  dell'Universita'
degli  studi  del  Sannio -  Divisione  II -  Ufficio  del  personale
tecnico-amministrativo,  Piazza  Guerrazzi,  n.  1 - 82100 Benevento,
entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la
mancata  applicazione  del  relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
   La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso  dei
predetti  titoli  di  precedenza  e/o preferenza, come indicati nella
domanda  di  ammissione  al  concorso  e  gia' posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della medesima
domanda,   e  dovra'  essere  prodotta  secondo  una  delle  seguenti
modalita':
    in originale;
    in copia autenticata;
    in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai  sensi  degli  articoli  19  e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni,  che  ne  attesti la conformita' all'originale, resa in
calce  al  documento  ovvero  annessa  allo  stesso,  unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita';
    mediante     dichiarazione,     sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione (ai sensi dell'articolo 46 del citato
decreto  del  Presidente  della Repubblica) e/o di atto di notorieta'
(ai  sensi  dell'articolo  47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia
non autenticata del proprio documento d'identita'.