Art. 9.
                        Graduatoria di merito
   Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice della
procedura   concorsuale  redige  la  graduatoria  di  merito  secondo
l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun
candidato,   risultanti   dalla   somma   dei  voti  riportati  nella
valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio.
   Con  provvedimento  del direttore amministrativo vengono approvati
gli  atti  del  concorso,  nonche' la graduatoria finale e si procede
alla dichiarazione dei vincitori dello stesso.
   Ai  fini  della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei  titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'articolo 8 del
presente bando.
   La  graduatoria  finale  sara'  resa  pubblica mediante affissione
all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la
sede  del Rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ยช serie speciale - e sara'
visionabile sul Sito Internet di Ateneo.
   Dalla  data  di  pubblicazione dell'avviso della graduatoria nella
predetta  Gazzetta  Ufficiale,  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative.
   Salva  diversa  disposizione  legislativa,  la  graduatoria  resta
efficace  per  un termine di trentasei mesi dalla data della predetta
pubblicazione  per  l'eventuale  copertura  di  posti  che  dovessero
risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.