Art. 9. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice della procedura concorsuale redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio. Con provvedimento del direttore amministrativo vengono approvati gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procede alla dichiarazione dei vincitori dello stesso. Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'articolo 8 del presente bando. La graduatoria finale sara' resa pubblica mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la sede del Rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale - e sara' visionabile sul Sito Internet di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso della graduatoria nella predetta Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per eventuali impugnative. Salva diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.