Art. 2.
                       Requisiti di ammissione

   Per  l'ammissione  alla  selezione  e'  necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
    1)  cittadinanza  italiana (tale requisito non e' richiesto per i
soggetti  appartenenti  alla  Unione  europea).  Sono  equiparati  ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
    2)  il  possesso  del  diploma di laurea quinquennale del vecchio
ordinamento  in  Ingegneria  Informatica  o in ingegneria elettronica
oppure  il  diploma  di laurea specialistica (o magistrale) del nuovo
ordinamento   in   Ingegneria  Informatica  nonche'  il  possesso  di
specifiche  competenze nel settore della sensorialita', automazione e
applicazioni dell'ICT ai veicoli intelligenti.
   Coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno  dichiarare  l'avvenuto  riconoscimento  di  equipollenza al
titolo  di  studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero
con  le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
    3) eta' non inferiore a 18 anni.
   Non  possono  partecipare  alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso una pubblica amministrazione nonche'
siano  stati  dichiarati  decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    4)  i  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo  di leva devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
   I   cittadini   degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,    ai   fini   dell'accesso   a   posti   della   pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti:
   a)  godimento  dei  diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
    b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana.
   I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di  selezione  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
   I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
   L'Amministrazione  puo'  disporre,  in  ogni  momento, con decreto
motivato  del  rettore,  l'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti prescritti.