Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione alla selezione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea). Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) il possesso del diploma di laurea quinquennale del vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica o in ingegneria elettronica oppure il diploma di laurea specialistica (o magistrale) del nuovo ordinamento in Ingegneria Informatica nonche' il possesso di specifiche competenze nel settore della sensorialita', automazione e applicazioni dell'ICT ai veicoli intelligenti. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno dichiarare l'avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; 3) eta' non inferiore a 18 anni. Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonche' siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 4) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso a posti della pubblica amministrazione, anche i seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.