Art. 7. Preferenze a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato le prove, dovranno far pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le prove stesse, i documenti in carta semplice, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni, purche' su indicazione del candidato. I titoli di preferenza indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione e non ripresentati con le modalita' sopra esposte, non saranno considerati utili ai fini della graduatoria. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) orfani di guerra; 6) orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) feriti in combattimento; 9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato ; 13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio o servizio senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) invalidi e mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio, o servizio senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.