Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

   I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti,
come  specificato  all'art.  3 del presente bando e all'art. 13 delle
Norme Attuative della Scuola di Dottorato in Ingegneria dei Materiali
consultabili alla pagina: http://portale.unitn.it/at/nr/na.htm
   I  dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi'  l'obbligo  di  seguire  le attivita' di studio e di ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera.
   A  seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei Docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
Rettore la sua esclusione dalla Scuola di Dottorato.
   Le  borse  di  studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento  di  una  specifica  attivita'  di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
   L'Universita'  garantisce  nel  periodo  di frequenza del corso la
copertura   assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'  civile,
limitatamente  alle  attivita'  che  si  riferiscono  alla  Scuola di
Dottorato di Ricerca.
   Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  Dottorato  di  Ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  Dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni  e  puo'  usufruire  della  borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
   In  caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di  studio  o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
   Qualora,  dopo  il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca,
il  rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione  pubblica  cessi per
volonta'  del  dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'  dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di Dottorato.