Art. 9.
            Impegni contrattuali e trattamento economico
   La prestazione d'opera dell'esperto e collaboratore linguistico di
lingua  madre straniera consistera' nello svolgimento delle attivita'
previste dall'art. 6 del presente bando.
   L'impegno  contrattuale annuale sara' determinato in conformita' a
quanto  previsto  dalla normativa di comparto vigente. I compiti e la
programmazione  dell'orario  saranno  stabiliti  dal  Centro  per  la
didattica  linguistica  in  relazione  alle esigenze di apprendimento
delle lingue straniere.
   L'eventuale  assegnazione del collaboratore ed esperto linguistico
di   lingua  madre  straniera  ad  una  facolta'  o  la  suddivisione
dell'impegno   orario   contrattuale  fra  diverse  facolta'  saranno
predisposte dal Centro per la didattica linguistica medesima.
   L'Ateneo   procedera'  annualmente,  mediante  il  Centro  per  la
didattica   linguistica,  alla  verifica  dell'attivita'  svolta  dal
collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera.
   Al  personale  assunto  e'  consentito,  previa  autorizzazione da
richiedere  all'amministrazione,  l'esercizio di altre prestazioni di
lavoro  che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non
siano     incompatibili     con     le     attivita'    istituzionali
dell'amministrazione stessa.
   Al  collaboratore  ed  esperto linguistico compete, in proporzione
all'impegno  orario  richiesto,  la  retribuzione oraria prevista dal
vigente  C.C.N.L.  relativo  al  personale del comparto universita' e
l'eventuale  assegno  per  il nucleo familiare ai sensi delle vigenti
disposizioni.
   Al  personale  di cui trattasi si applica il trattamento normativo
previsto  per  il  personale  tecnico-amministrativo  con rapporto di
lavoro a tempo parziale.