Art. 12. Titoli di merito 1. La commissione esaminatrice ai fini della formazione della graduatoria finale valutera', per i soli candidati idonei, i seguenti titoli di merito, attribuendo i punteggi di seguito indicati: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: un quarto del voto conseguito all'esame di maturita' (espresso in sessantesimi) fino ad un massimo assegnabile di 15 punti (la commissione esaminatrice provvedera' a convertire proporzionalmente in sessantesimi i diplomi il cui voto e' espresso in centesimi); b) essere stato allievo dell'Istituto «U. Maddalena» dell'Opera nazionale figli degli aviatori: 0,50 punti; c) aver conseguito il titolo di studio presso Scuole militari: 0,50 punti; d) essere in possesso del diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, o presso analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca: 0,50 punti; e) aver superato il corso di controllore del traffico aereo (TWR-APP) svolto presso l'Ente nazionale assistenza al volo: 0,50 punti; f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento del corso di cultura aeronautica ovvero di cultura aeronautica in meteorologia: 0,50 punti; g) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, ovvero del diploma di maestro dello sport rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata triennale, ovvero della laurea in Scienze motorie e sportive: 0,50 punti; h) essere militare volontario dell'Aeronautica militare (ufficiali in ferma prefissata e militari in ferma breve, prefissata annuale e/o quadriennale): 1 punto. 2. Il punteggio attribuito ai titoli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) ed h) non puo' in ogni caso superare il totale di 1 punto. I punteggi per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono cumulabili. 3. I titoli di merito di cui al presente articolo, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), dovranno essere: a) posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda; b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; c) documentati all'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici.