Art. 12.

                          Titoli di merito

   1.  La  commissione  esaminatrice  ai  fini della formazione della
graduatoria finale valutera', per i soli candidati idonei, i seguenti
titoli di merito, attribuendo i punteggi di seguito indicati:
    a)  diploma  di istruzione secondaria di secondo grado: un quarto
del voto conseguito all'esame di maturita' (espresso in sessantesimi)
fino   ad   un  massimo  assegnabile  di  15  punti  (la  commissione
esaminatrice    provvedera'   a   convertire   proporzionalmente   in
sessantesimi i diplomi il cui voto e' espresso in centesimi);
    b)  essere  stato allievo dell'Istituto «U. Maddalena» dell'Opera
nazionale figli degli aviatori: 0,50 punti;
    c)  aver  conseguito  il titolo di studio presso Scuole militari:
0,50 punti;
    d)   essere   in  possesso  del  diploma  di  perito  aeronautico
conseguito  presso  uno  degli istituti tecnici aeronautici istituiti
con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508,
o  presso  analogo  istituto  legalmente  riconosciuto  dal Ministero
dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca: 0,50 punti;
    e)  aver  superato  il  corso  di  controllore del traffico aereo
(TWR-APP)  svolto  presso  l'Ente  nazionale assistenza al volo: 0,50
punti;
    f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento del
corso  di  cultura  aeronautica  ovvero  di  cultura  aeronautica  in
meteorologia: 0,50 punti;
    g) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito
presso  l'Istituto superiore di educazione fisica, ovvero del diploma
di  maestro  dello  sport  rilasciato dal Comitato olimpico nazionale
italiano  al  termine  di  un corso di durata triennale, ovvero della
laurea in Scienze motorie e sportive: 0,50 punti;
    h)   essere   militare   volontario   dell'Aeronautica   militare
(ufficiali  in ferma prefissata e militari in ferma breve, prefissata
annuale e/o quadriennale): 1 punto.
   2.  Il  punteggio attribuito ai titoli di cui alle lettere b), c),
d),  e),  f),  g) ed h) non puo' in ogni caso superare il totale di 1
punto.  I  punteggi per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono
cumulabili.
   3. I titoli di merito di cui al presente articolo, ad eccezione di
quello indicato alla lettera a), dovranno essere:
    a)  posseduti  alla data di scadenza dei termini di presentazione
della domanda;
    b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
    c)  documentati all'atto della presentazione per gli accertamenti
psico-fisici.