Art. 13. Graduatoria finale di merito 1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei a tutte le prove concorsuali secondo l'ordine definito dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, dichiarati nella domanda stessa e documentati all'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. 2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per il personale militare. La citata graduatoria sara' pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. Dal giorno di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.