Art. 13.

                    Graduatoria finale di merito

   1.  La  commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di
merito  dei concorrenti giudicati idonei a tutte le prove concorsuali
secondo  l'ordine  definito dalla somma del punteggio riportato nella
prova   scritta   per  l'accertamento  delle  qualita'  culturali  ed
intellettive  e  il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli
di  merito.  A  parita'  di  punteggio  sara'  data  la precedenza ai
candidati  in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5
del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive  modificazioni.  I  titoli  di preferenza saranno ritenuti
validi   se   posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  dichiarati  nella
domanda  stessa  e  documentati  all'atto della presentazione per gli
accertamenti psico-fisici. In caso di ulteriore parita' sara' data la
precedenza al candidato piu' giovane di eta'.
   2.  L'approvazione  della graduatoria finale di merito e la nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il personale militare. La citata graduatoria sara' pubblicata nel
Giornale  ufficiale  della  difesa.  Di tale pubblicazione sara' data
notizia  mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie
speciale.  Dal giorno di pubblicazione dell'avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.