Art. 15. Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione 1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione. 2. I candidati risultati vincitori del concorso, che non si presenteranno alla Scuola marescialli nel termine fissato nella lettera di convocazione, saranno considerati rinunciatari e esclusi dalla frequenza del corso. La citata Direzione generale potra' comunque autorizzare il differimento fino al settimo giorno dalla data d'inizio del corso per quei vincitori che per comprovati motivi lo chiedano con apposita istanza da trasmettere a mezzo fax al numero 06517052766 entro 48 ore dall'avvenuto impedimento. 3. I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del servizio sanitario della predetta Scuola marescialli. I candidati riscontrati «non idonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu' requisiti previsti dal bando di concorso saranno immediatamente inviati presso la competente commissione medico-ospedaliera per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di «inidoneita'» sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a trenta giorni, i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. Il dirigente del servizio sanitario fara' sottoscrivere ai vincitori con deficit di G6PD apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al citato allegato F. 4. L'Amministrazione della difesa si riserva la facolta' di ricoprire i posti che entro i primi 30 giorni decorrenti dalla data di inizio del corso dovessero rendersi disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni di vincitori ovvero alla inidoneita' alla visita medica d'incorporamento, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 5. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati rinunciatari. 6. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso e assumere la qualifica di allievo maresciallo previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso, con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli ufficiali in ferma o rafferma, qualora vengano a cessare dalla qualita' di allievo maresciallo, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, qualora venga a cessare dalla qualita' di allievo maresciallo, e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma qualora venga a cessare dalla qualita' di allievo maresciallo e' restituito ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi il periodo di tempo trascorso in qualita' di allievo. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata, assunti in qualita' di allievi in quanto vincitori di concorso, qualora perdano detta qualita' potranno essere reimpiegati, previo loro assenso, ai reparti/enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma. 7. Durante la frequenza del corso agli allievi marescialli competono, qualora piu' favorevoli, gli assegni del grado precedentemente rivestito all'atto dell'ammissione. 8. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, ha durata biennale e sara' articolato in due fasi di cui la prima e' finalizzata alla formazione etico-militare degli allievi e alle istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione. 9. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso. 10. Gli allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della difesa, al fine di conseguire la laurea in infermieristica o in scienze organizzative e gestionali, rispettivamente, presso la sede distaccata dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma e dell'Universita' degli studi della «Tuscia», entrambe situate in Viterbo. 11. I vincitori che all'atto dell'ammissione alla Scuola marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studio da frequentare non potranno farli valere ai fini del conseguimento del diploma di laurea. I vincitori, in possesso di laurea in scienze organizzative e gestionali o di laurea in infermieristica o in scienze infermieristiche, potranno comunque essere assegnati alle categorie per le quali e' previsto il conseguimento del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti nella relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato maggiore dell'Aeronautica militare. 12. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell'Aeronautica militare gli allievi saranno assegnati ad una delle categorie/specialita' previste per il ruolo dei marescialli dalle direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. Gli allievi che aspirano all'assegnazione della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti al fine di determinare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli incarichi in tale categoria (decreto ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2003, n. 242, modificato con decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 novembre 2007, n. 279). 13. Al termine dei due anni di corso, previo superamento degli esami finali, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, gli allievi saranno nominati, sulla base della graduatoria di merito, maresciallo di 3ª classe in servizio permanente, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami medesimi e dovranno sottoscrivere una ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico.