Art. 15.

 Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione

   1.    La   Direzione   generale   per   il   personale   militare,
subordinatamente  alla  possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla  normativa  vigente,  convochera'  i  vincitori presso la Scuola
marescialli  dell'Aeronautica  militare per la frequenza del corso di
formazione e specializzazione.
   2.  I  candidati  risultati  vincitori  del  concorso,  che non si
presenteranno  alla  Scuola  marescialli  nel  termine  fissato nella
lettera  di  convocazione, saranno considerati rinunciatari e esclusi
dalla  frequenza  del  corso.  La  citata  Direzione  generale potra'
comunque  autorizzare  il  differimento  fino al settimo giorno dalla
data  d'inizio del corso per quei vincitori che per comprovati motivi
lo chiedano con apposita istanza da trasmettere a mezzo fax al numero
06517052766 entro 48 ore dall'avvenuto impedimento.
   3.  I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di
incorporamento  da  parte  del dirigente del servizio sanitario della
predetta  Scuola  marescialli.  I  candidati riscontrati «non idonei»
alla  predetta  visita  medica per la perdita di uno o piu' requisiti
previsti  dal bando di concorso saranno immediatamente inviati presso
la   competente  commissione  medico-ospedaliera  per  l'accertamento
dell'idoneita'  fisica  quali  allievi  marescialli.  Sia nel caso di
giudizio  di  «inidoneita'»  sia  nel  caso di temporanea inidoneita'
superiore a trenta giorni, i candidati saranno immediatamente esclusi
dall'incorporamento  per  la  frequenza  del  corso con provvedimento
motivato  del  Direttore  generale  per  il  personale  militare o di
autorita'  da lui delegata. Il dirigente del servizio sanitario fara'
sottoscrivere ai vincitori con deficit di G6PD apposita dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al citato
allegato F.
   4.  L'Amministrazione  della  difesa  si  riserva  la  facolta' di
ricoprire  i  posti che entro i primi 30 giorni decorrenti dalla data
di  inizio  del  corso dovessero rendersi disponibili in seguito alla
mancata  presentazione,  alla rinuncia o alle dimissioni di vincitori
ovvero   alla   inidoneita'   alla  visita  medica  d'incorporamento,
provvedendo   a  convocare  i  candidati  idonei  che  seguono  nella
graduatoria finale di merito.
   5.  I  vincitori  del concorso, all'atto dell'ammissione al corso,
dovranno  contrarre  una  ferma  iniziale di due anni e assoggettarsi
alle  leggi  e  ai  regolamenti  militari  vigenti.  Coloro  che  non
sottoscriveranno   tale   obbligo   di   ferma   saranno  considerati
rinunciatari.
   6.  Gli  ufficiali,  i sottufficiali e i graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi  armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
e  assumere  la  qualifica  di allievo maresciallo previa rinuncia al
grado  e  alla  qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso
stesso,  con  la  conseguente  cancellazione  dai rispettivi ruoli di
provenienza.  Gli  ufficiali  in  ferma o rafferma, qualora vengano a
cessare   dalla  qualita'  di  allievo  maresciallo,  possono  essere
reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli
sergenti  e volontari di truppa in servizio permanente, qualora venga
a  cessare  dalla  qualita'  di  allievo maresciallo, e' reintegrato,
ferme  restando  le  dotazioni  organiche  stabilite dalla legge, nel
grado   e   il   tempo   trascorso  presso  le  scuole  e'  computato
nell'anzianita'  di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma
qualora  venga  a  cessare  dalla  qualita' di allievo maresciallo e'
restituito ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli
obblighi  di  servizio,  computando  nei medesimi il periodo di tempo
trascorso  in qualita' di allievo. I volontari prosciolti dalla ferma
prefissata,  assunti  in  qualita'  di allievi in quanto vincitori di
concorso, qualora perdano detta qualita' potranno essere reimpiegati,
previo loro assenso, ai reparti/enti di provenienza, nei limiti delle
consistenze   organiche,  sempre  che  non  siano  scaduti  i  limiti
temporali   della   ferma  prefissata  originariamente  contratta.  I
volontari  sono  reintegrati  nel grado precedentemente rivestito e i
periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma.
   7.  Durante  la  frequenza  del  corso  agli  allievi  marescialli
competono,   qualora   piu'   favorevoli,   gli   assegni  del  grado
precedentemente rivestito all'atto dell'ammissione.
   8.  Il  corso  di  formazione  e specializzazione, comprensivo dei
tirocini  complementari  e  degli esami intermedi e finali, ha durata
biennale  e  sara'  articolato  in  due  fasi  di  cui  la  prima  e'
finalizzata  alla  formazione  etico-militare  degli  allievi  e alle
istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento
della  preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie
e specialita' di assegnazione.
   9. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali
previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli
allievi  dovranno  superare  gli  esami  intermedi e le esercitazioni
pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
   10.  Gli  allievi  saranno  iscritti,  a cura dell'Amministrazione
della difesa, al fine di conseguire la laurea in infermieristica o in
scienze  organizzative  e gestionali, rispettivamente, presso la sede
distaccata  dell'Universita'  degli  studi  «La  Sapienza»  di Roma e
dell'Universita'  degli  studi  della  «Tuscia»,  entrambe situate in
Viterbo.
   11.   I   vincitori   che  all'atto  dell'ammissione  alla  Scuola
marescialli   dell'Aeronautica  militare  di  Viterbo  avessero  gia'
sostenuto  esami  universitari del corso di studio da frequentare non
potranno  farli  valere  ai  fini  del  conseguimento  del diploma di
laurea. I vincitori, in possesso di laurea in scienze organizzative e
gestionali   o   di   laurea   in   infermieristica   o   in  scienze
infermieristiche,  potranno  comunque essere assegnati alle categorie
per  le  quali  e'  previsto  il conseguimento del medesimo titolo di
studio;  in  tal  caso  non verranno iscritti nella relativa facolta'
universitaria,  ma  frequenteranno  un  corso  di formazione definito
dallo Stato maggiore dell'Aeronautica militare.
   12.  In  relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego
dell'Aeronautica  militare gli allievi saranno assegnati ad una delle
categorie/specialita'  previste  per  il  ruolo dei marescialli dalle
direttive  in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con
provvedimento  del  Direttore generale per il personale militare o di
autorita'  da lui delegata. Gli allievi che aspirano all'assegnazione
della  categoria  «controllo spazio aereo», qualora prevista, saranno
sottoposti  ad  ulteriori  accertamenti  al  fine  di  determinare il
possesso  dei  requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla
normativa   vigente  per  lo  svolgimento  degli  incarichi  in  tale
categoria  (decreto  ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 17 ottobre 2003, n. 242,
modificato con decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 novembre 2007, n. 279).
   13.  Al  termine  dei  due anni di corso, previo superamento degli
esami finali, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo
n.  196  del  1995,  gli  allievi  saranno nominati, sulla base della
graduatoria   di   merito,  maresciallo  di  3ª  classe  in  servizio
permanente,  con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data
in   cui   hanno   avuto   termine  gli  esami  medesimi  e  dovranno
sottoscrivere  una  ulteriore  ferma  quinquennale,  durante la quale
termineranno l'iter scolastico.