Art. 17. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti stabiliti all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento, fino all'immissione nel ruolo marescialli, e' il Direttore della 2ยช Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il personale militare. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative vigenti e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 16 aprile 2009 Il Generale di Corpo d'Armata Mario Roggio