Art. 17.

                   Trattamento dei dati personali

   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso  una  banca  automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3.  L'interessato  gode  dei  diritti stabiliti all'articolo 7 del
citato  decreto  legislativo  n.  196/2003,  tra  i  quali il diritto
d'accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il diritto di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  I  diritti  di  cui  al precedente comma potranno essere fatti
valere   nei  confronti  del  Direttore  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del  trattamento.  Responsabile del trattamento,
fino  all'immissione  nel ruolo marescialli, e' il Direttore della 2ยช
Divisione  reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il
personale militare.
   Il  presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo  secondo  le  normative  vigenti  e verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 16 aprile 2009
                           Il Generale di Corpo d'Armata Mario Roggio