Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Possono partecipare al concorso coloro che: a) siano cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla Repubblica; b) godano dei diritti civili e politici; c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi; d) non siano incorsi nel proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato; e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela; f) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari secondo le vigenti disposizioni o siano in grado di conseguirlo entro l'anno 2009. I candidati in possesso di un titolo di studio avente durata quadriennale devono aver superato anche l'anno integrativo o essere in grado di superarlo entro il 2009. I diplomi rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli studi. L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati e gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta; g) siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta incensurabili previsti all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa; h) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il 26° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano prestato e completato il servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia stato il grado da loro rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; i) se concorrenti di sesso maschile: 1) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n. 130; 2) siano di statura non inferiore a m. 1,65; l) se concorrenti di sesso femminile siano di statura non inferiore a m. 1,61. 2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari e i graduati in ferma volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1, lettere f) ed i), numero 2) per i concorrenti di sesso maschile e lettera l) per i concorrenti di sesso femminile, devono: a) non aver superato il 28° anno di eta'; b) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; c) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. Per l'ammissione alla frequenza del corso per allievi marescialli i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica (di cui alle direttive tecniche attualmente vigenti emanate dalla Direzione generale della sanita' militare) ed attitudinale al servizio militare incondizionato che ne consenta l'impiego negli incarichi relativi al grado, nonche' nelle categorie e specialita' di assegnazione previste nel ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del presente decreto. 4. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3 e, fatta eccezione per l'eta', devono essere mantenuti per tutta la durata del procedimento concorsuale pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso. I requisiti psico-fisici e quelli attitudinali dovranno essere mantenuti fino alla data di immissione nel servizio permanente. 5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 6. I concorrenti di sesso femminile che non abbiano potuto completare le prove o gli accertamenti previsti nel presente bando, perche' in stato di gravidanza, saranno esclusi dal concorso nel caso in cui tale stato persista entro i venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito. 7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.