Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

   1. Possono partecipare al concorso coloro che:
    a)  siano  cittadini  italiani,  compresi quelli non appartenenti
alla Repubblica;
    b) godano dei diritti civili e politici;
    c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
    d)   non   siano   incorsi  nel  proscioglimento,  d'autorita'  o
d'ufficio,  da  precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato;
    e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta'
o la tutela;
    f)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi  universitari  secondo le vigenti disposizioni o siano in grado
di  conseguirlo  entro  l'anno  2009.  I  candidati in possesso di un
titolo  di  studio  avente  durata  quadriennale devono aver superato
anche  l'anno  integrativo  o  essere  in grado di superarlo entro il
2009.   I  diplomi  rilasciati  da  scuole  parificate  o  legalmente
riconosciute,  se  firmati  dai capi delle scuole stesse, sono validi
solo  previa  legalizzazione  di  detta firma a cura del provveditore
agli  studi.  L'ammissione  dei  candidati  che abbiano conseguito un
titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata  all'equipollenza del
titolo  stesso  ad  uno  dei  titoli  sopraindicati e gli interessati
dovranno   allegare   al   titolo  di  studio  una  dichiarazione  di
equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;
    g)  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  moralita' e condotta
incensurabili  previsti all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53, per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa;
    h) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il
26°  anno  di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande.  Per  coloro  che  abbiano  prestato  e completato il
servizio  militare  obbligatorio  o  volontario  il limite massimo e'
elevato a 28 anni qualunque sia stato il grado da loro rivestito. Non
si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione
ai concorsi per i pubblici impieghi;
    i) se concorrenti di sesso maschile:
     1)  non  abbiano  prestato  servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'articolo  15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno
che  non  abbiano  presentato  apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia  allo  status  di  obiettore  di  coscienza presso l'Ufficio
nazionale  per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n.
130;
     2) siano di statura non inferiore a m. 1,65;
    l)  se  concorrenti  di  sesso  femminile  siano  di  statura non
inferiore a m. 1,61.
   2.  Gli  appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti e dei volontari di
truppa  in  servizio  permanente,  i  militari  e i graduati in ferma
volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere
i  requisiti  indicati  al comma 1, lettere f) ed i), numero 2) per i
concorrenti di sesso maschile e lettera l) per i concorrenti di sesso
femminile, devono:
    a) non aver superato il 28° anno di eta';
    b)  non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di
rigore  nell'ultimo  biennio  o  nel  periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
    c)  essere  in  possesso  della  qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
   3.   Per   l'ammissione  alla  frequenza  del  corso  per  allievi
marescialli  i  concorrenti  dovranno essere riconosciuti in possesso
dell'idoneita'   psico-fisica   (di   cui   alle  direttive  tecniche
attualmente  vigenti  emanate  dalla Direzione generale della sanita'
militare)  ed attitudinale al servizio militare incondizionato che ne
consenta  l'impiego  negli incarichi relativi al grado, nonche' nelle
categorie  e  specialita'  di  assegnazione  previste  nel  ruolo dei
marescialli dell'Aeronautica militare. Tale idoneita' sara' accertata
con le modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del presente decreto.
   4.  I  requisiti  prescritti  per  l'ammissione al concorso devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine utile per la
presentazione  delle  domande  indicato  al  successivo articolo 3 e,
fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere mantenuti per tutta la
durata  del procedimento concorsuale pena l'esclusione dal concorso o
dalla   frequenza  del  corso.  I  requisiti  psico-fisici  e  quelli
attitudinali  dovranno  essere mantenuti fino alla data di immissione
nel servizio permanente.
   5.  L'Amministrazione  puo'  disporre,  in  ogni momento e anche a
seguito  di  successive  verifiche,  con  provvedimento  motivato del
Direttore  generale  per  il personale militare o di autorita' da lui
delegata,  l'esclusione  del candidato dal concorso o dalla frequenza
del  corso  per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  nonche' per la
mancata  osservanza  dei  termini  perentori  stabiliti  nel presente
bando.
   6.  I  concorrenti  di  sesso  femminile  che  non  abbiano potuto
completare  le  prove o gli accertamenti previsti nel presente bando,
perche' in stato di gravidanza, saranno esclusi dal concorso nel caso
in   cui  tale  stato  persista  entro  i  venti  giorni  antecedenti
all'approvazione della graduatoria finale di merito.
   7.  Tutti  i  candidati  partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.