Art. 4.

          Istruttoria delle domande dei candidati militari

   1.  I  comandi,  ricevuta copia della domanda di partecipazione da
parte dei militari in servizio, devono:
    a)  verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile  per  la presentazione delle domande di ammissione al concorso,
sia  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al comma 2 del precedente
articolo  2. Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei
predetti  requisiti, dovra' essere compilato l'allegato C al presente
decreto,  che sara' trasmesso, corredato dal documento comprovante la
mancanza  dei  requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per
il  personale  militare  -  I  Reparto  -  2ª  Divisione reclutamento
sottufficiali   -   1ª  Sezione  «12°  concorso  allievi  marescialli
dell'Aeronautica  militare», casella postale n. 15318 - Ufficio poste
italiane,  00143  Roma  Laurentino, a mezzo posta assicurata, entro 7
giorni  dalla  data  di  scadenza  del termine di presentazione delle
domande.  Entro  lo  stesso termine, una copia dell'allegato predetto
dovra'    essere    inviata    anche    via    e-mail   all'indirizzo
r1d2s1@persomil.difesa.it;
    b)  aggiornare  e  parificare  lo  stato  di servizio o il foglio
matricolare.   I   quadri  dei  predetti  documenti  dovranno  essere
aggiornati  alla  data di scadenza del termine di presentazione delle
domande  di  partecipazione  al  concorso,  compresi  quelli privi di
annotazioni, mediante apposizione della data, del timbro dell'ufficio
e della firma dell'ufficiale alla matricola;
    c)  informare,  in  caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente   di  destinazione  circa  la  partecipazione  del  militare  al
concorso. L'ente di destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive   incombenze  relative  alla  procedura  concorsuale.  Del
trasferimento  dovra'  essere  contestualmente informata la Direzione
generale per il personale militare;
    d)  comunicare  tempestivamente  alla  Direzione  generale per il
personale  militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione del
candidato  (instaurazione  di  procedimenti  disciplinari  e  penali,
collocamento in congedo, etc.).
   2.  La  Direzione  generale  per  il personale militare per i soli
concorrenti  risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria
della prova di cui all'articolo 7 chiedera' ai comandi di trasmettere
entro 3 giorni in plico sigillato e in copia conforme:
    a) la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
    b)   la   documentazione   caratteristica   raccolta   in  ordine
cronologico  relativa  agli ultimi due anni, o al periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e
dalla dichiarazione di completezza;
    c)  la  documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e
dichiarati  dal candidato tra quelli riportati al successivo articolo
12 del presente bando.