Art. 5.

                             Commissioni

   1.  Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di   autorita'   da   lui  delegata,  saranno  nominate  le  seguenti
commissioni:
    a) commissione esaminatrice;
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
    c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
   2.  La  commissione  esaminatrice  di  cui  al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  con  grado  pari  o  superiore  a  Colonnello,
presidente;
    b) due ufficiali superiori, membri;
    c) un ufficiale inferiore, segretario.
   Detta commissione avra' il compito di:
    -  provvedere  alla  somministrazione  del  test  della  prova di
preselezione  e della prova scritta per l'accertamento delle qualita'
culturali ed intellettive, controllando che le operazioni si svolgano
nel  rispetto delle norme vigenti, nonche' provvedere alle operazioni
riguardanti   la  ricezione,  la  conservazione  e  la  custodia  del
materiale  occorrente  per l'espletamento delle prove e la correzione
automatizzata degli elaborati;
    - curare l'organizzazione dell'aula di svolgimento della prova;
    - valutare i titoli di merito, attribuendo i punteggi previsti al
successivo articolo 12;
    -  provvedere  alla formazione della graduatoria finale di merito
dei candidati giudicati idonei.
   3.  La  commissione  per  gli  accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  con  grado  pari  o  superiore  a  Colonnello,
presidente;
    b) due ufficiali superiori, membri;
    c)  un  ufficiale  inferiore  o  un  appartenente  al  ruolo  dei
marescialli, segretario.
   4.  La  commissione  per  gli  accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  con  grado  pari  o  superiore  a  Colonnello,
presidente;
    b) due ufficiali superiori, membri;
    c) un ufficiale inferiore, segretario.