Art. 5. Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore, segretario. Detta commissione avra' il compito di: - provvedere alla somministrazione del test della prova di preselezione e della prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive, controllando che le operazioni si svolgano nel rispetto delle norme vigenti, nonche' provvedere alle operazioni riguardanti la ricezione, la conservazione e la custodia del materiale occorrente per l'espletamento delle prove e la correzione automatizzata degli elaborati; - curare l'organizzazione dell'aula di svolgimento della prova; - valutare i titoli di merito, attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 12; - provvedere alla formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore o un appartenente al ruolo dei marescialli, segretario. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore, segretario.