Art. 9. Accertamenti psico-fisici 1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto su apposito modulo come da allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari da parte di una commissione medica appositamente nominata dal Direttore generale per il personale militare o da autorita' da lui delegata, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica per l'ammissione al corso di formazione e specializzazione nonche' per l'assegnazione alle categorie/specialita' previste per il ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive applicative impartite dalla Direzione generale della sanita' militare in vigore al momento della visita. 3. La commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 8 prodotta dall'interessato, disporra' i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica, E.C.G. a riposo ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali; b) visita oculistica ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali; c) visita specialistica otorinolaringoiatrica, audiometrica ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali; d) prova di funzionalita' respiratoria; e) visita psichiatrica/test psicometrici; f) verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze stupefacenti (amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina) anche saltuario od occasionale nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 4. La commissione medica potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. 5. Saranno giudicati «non idonei» i candidati risultati affetti da: a) imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative che sono causa di inidoneita' al servizio militare; b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente «3» o «4» nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; c) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie, dislalie, disartrie); d) imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio permanente nelle categorie/specialita' del ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare. 6. Saranno altresi' giudicati «non idonei» i candidati che risultino positivi ai test per l'accertamento del consumo anche occasionale delle sostanze incluse nelle tabelle previste dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. 7. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che siano risultati di statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e a m. 1,61 se di sesso femminile ed ai quali sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. 8. Ai candidati giudicati idonei quali allievi marescialli, ma con deficit G6PD, la commissione preposta fara' sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al citato allegato F. 9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare» con l'indicazione del relativo profilo sanitario; b) «inidoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare» con l'indicazione della causa di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio. 10. Ai candidati minorenni, risultati inidonei agli accertamenti psico-fisici, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita' provvedendo successivamente, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata. 11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, non oltre i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 10. Qualora i candidati non abbiano recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei». Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sara' definitivo.