Art. 9.

                      Accertamenti psico-fisici

   1.  I  candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione di
consenso   informato  all'effettuazione  del  protocollo  diagnostico
redatto  su apposito modulo come da allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto, saranno sottoposti agli accertamenti
sanitari  da  parte  di una commissione medica appositamente nominata
dal  Direttore  generale  per il personale militare o da autorita' da
lui  delegata,  al  fine  di  accertare  il  possesso  dell'idoneita'
psico-fisica    per   l'ammissione   al   corso   di   formazione   e
specializzazione       nonche'      per      l'assegnazione      alle
categorie/specialita'   previste   per   il   ruolo  dei  marescialli
dell'Aeronautica militare.
   2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo
conto  dell'elenco  delle  imperfezioni  e  delle infermita' che sono
causa   di   inidoneita'  al  servizio  militare  e  delle  direttive
applicative impartite dalla Direzione generale della sanita' militare
in vigore al momento della visita.
   3.  La  commissione  medica,  presa  visione  della documentazione
sanitaria  di cui al precedente articolo 8 prodotta dall'interessato,
disporra' i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
    a)  visita  cardiologica,  E.C.G. a riposo ed eventuali ulteriori
accertamenti strumentali e funzionali;
    b)   visita   oculistica   ed  eventuali  ulteriori  accertamenti
strumentali e funzionali;
    c)  visita  specialistica  otorinolaringoiatrica, audiometrica ed
eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali;
    d) prova di funzionalita' respiratoria;
    e) visita psichiatrica/test psicometrici;
    f)   verifica   dell'abuso   di   alcool,  dell'uso  di  sostanze
stupefacenti   (amfetamine,  cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei  e
cocaina)  anche  saltuario  od  occasionale  nonche' dell'utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
   4.   La  commissione  medica  potra'  inoltre  procedere  ad  ogni
ulteriore   indagine   ritenuta   utile  per  consentire  un'adeguata
valutazione clinica e medico-legale.
   5.  Saranno  giudicati  «non idonei» i candidati risultati affetti
da:
    a)  imperfezioni  ed  infermita' previste dalle vigenti normative
che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
    b)   imperfezioni   ed   infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  «3»  o  «4»  nelle caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo  sanitario  stabilito  dalle  vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
    c)  disturbi  della  parola  anche  se  in forma lieve (balbuzie,
dislalie, disartrie);
    d)  imperfezioni  ed  infermita'  non  contemplate dai precedenti
alinea,  comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio   permanente   nelle  categorie/specialita'  del  ruolo  dei
marescialli dell'Aeronautica militare.
   6.  Saranno  altresi'  giudicati  «non  idonei»  i  candidati  che
risultino  positivi  ai  test  per  l'accertamento  del consumo anche
occasionale   delle   sostanze   incluse   nelle   tabelle   previste
dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
   7. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che siano risultati di
statura  non  inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e a m. 1,61 se
di  sesso  femminile  ed  ai  quali  sia stato attribuito il seguente
profilo  sanitario  minimo:  psiche  (PS)  2;  costituzione  (CO)  2;
apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato respiratorio (AR) 2;
apparati  vari  (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS)
2;  apparato  osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo
(VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.
   8. Ai candidati giudicati idonei quali allievi marescialli, ma con
deficit  G6PD,  la  commissione preposta fara' sottoscrivere apposita
dichiarazione   di   ricevuta   informazione  e  responsabilizzazione
conforme al citato allegato F.
   9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto
al  candidato,  che  dovra'  apporre  la  data e la propria firma sul
foglio  di  notifica,  l'esito della visita medica sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
    a)  «idoneo  quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare»
con l'indicazione del relativo profilo sanitario;
    b) «inidoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare»
con l'indicazione della causa di inidoneita'.
   Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio.
   10.  Ai  candidati minorenni, risultati inidonei agli accertamenti
psico-fisici,  sara'  comunicato  il  solo  giudizio  di  inidoneita'
provvedendo   successivamente,   mediante  comunicazione  scritta  ai
genitori o al tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata.
   11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere  il  possibile  recupero  dei requisiti prescritti in tempi
compatibili  con lo svolgimento del concorso e, comunque, non oltre i
successivi   trenta   giorni,   saranno   sottoposti   ad   ulteriori
accertamenti  sanitari  a  cura  della stessa commissione medica, per
verificare  l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo
detti  candidati  potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 10. Qualora i
candidati  non  abbiano recuperato, al momento della nuova visita, la
prevista   idoneita'   fisica,  saranno  giudicati  «inidonei».  Tale
giudizio,   comunicato   seduta   stante   agli   interessati,  sara'
definitivo.