Art. 9. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. L'importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 13.638,47 al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente. (vedi nota 1) Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita' di ricerca del dottorando. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Al termine del triennio di corso, il Collegio dei docenti puo' deliberare l'estensione dell'eventuale borsa di studio fino alla conclusione del primo anno di proroga a favore di studenti di dottorato meritevoli e/o per completare attivita' di particolare valore scientifico. (1) (Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente stabilisce ex art. 2, comma 26, della legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal 1° gennaio 2009 e' assogettata a contributo INPS, pari al 17% o 25,72% di cui 1/3 a carico del dottorando).