Art. 9.

                           Borse di studio


   Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base  alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice.
   Qualora   l'avente   titolo  rinunci  alla  borsa  subentra  altro
candidato  secondo  l'ordine  della graduatoria. In presenza di una o
piu'  borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono
scegliere  di  quale  borsa  fruire  in relazione alla loro posizione
nella graduatoria generale di merito.
   L'importo  annuo della borsa di studio ammonta a euro 13.638,47 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente. (vedi nota 1)
   Le  somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata,
salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione
del dottorando.
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita'
di ricerca del dottorando.
   Previo   mantenimento   dei   requisiti   di   merito,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
dottorato.
   Le  sospensioni  della  frequenza  del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
   Al  termine  del  triennio  di corso, il Collegio dei docenti puo'
deliberare  l'estensione  dell'eventuale  borsa  di  studio fino alla
conclusione  del  primo  anno  di  proroga  a  favore  di studenti di
dottorato  meritevoli  e/o  per  completare  attivita' di particolare
valore scientifico.


(1) (Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente
stabilisce  ex  art.  2,  comma  26,  della legge 335/95 e successive
modifiche  e  integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal
1°  gennaio  2009  e'  assogettata  a  contributo INPS, pari al 17% o
25,72% di cui 1/3 a carico del dottorando).