Art. 5.

                      Commissione esaminatrice


   Con   apposito  provvedimento  amministrativo  sara'  nominata  la
commissione  esaminatrice  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487 e successive
modificazioni,  e  dell'art.  35, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165.