Art. 7.

         Presentazione dei titoli di precedenza e preferenza


   I  candidati dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano
far  valere  i  titoli  di  preferenza - a parita' di merito - per la
nomina,  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  sono tenuti a far pervenire i
relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione
generale  per  il personale civile - 1ª Divisione - 1ª Sezione, entro
il  termine  perentorio  di  giorni  venti  decorrenti  dalla data di
ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.