Art. 7. Presentazione dei titoli di precedenza e preferenza I candidati dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza - a parita' di merito - per la nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile - 1ª Divisione - 1ª Sezione, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.