Art. 13.

                        Diritti degli allievi


   Agli allievi dei corsi ordinari e' corrisposto un premio di studio
annuale di eguale importo per tutti, la cui misura e' stabilita, anno
per  anno,  dal  Consiglio  direttivo dello IUSS. Il premio va inteso
come  un  contributo al parziale rimborso delle tasse universitarie e
di quanto eventualmente dovuto ai Collegi a cui gli allievi accedano.
   Al  termine  del percorso previsto dai corsi ordinari, e dopo aver
ottenuto  il  diploma  di  laurea magistrale, gli allievi ricevono il
diploma di licenza dell'Istituto.