Art. 9.

                       Assunzione in servizio


   Il  candidato  dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, un
contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro  subordinato a tempo indeterminato con un monte ore annuo pari
a 750 ore.
   Costituiscono   compiti   e   responsabilita'   del  collaboratore
linguistico:
    a) collaborazione all'insegnamento delle lingue;
    b) svolgimento di esercitazioni in aula ed in laboratorio;
    c)  elaborazione  e  somministrazione delle prove di accertamento
linguistico;
    d) verifiche didattiche relative all'apprendimento delle lingue;
    e) preparazione ed elaborazione di materiale didattico;
    f)  attivita'  di  assistenza  a  studenti mediante correzione di
elaborati scritti, assistenza tesi, ricevimento e consulenza;
    g)  partecipazione  a  progetti  volti  alla  diversificazione  e
modernizzazione dell'offerta didattica;
    h) partecipazione a riunioni di programmazione didattica;
    i) attivita' di formazione attinente all'attivita' da svolgere.
   Il  rapporto  di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
   Il  contratto  individuale  specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
   Al  nuovo  assunto  sara'  corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale spettante alla categoria dei collaboratori linguistici.
   Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il   dipendente  si  intende  confermato  in  servizio  e  gli  viene
riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno  dell'assunzione  a tutti gli
effetti.
   L'amministrazione   si   riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori  posti  vacanti  a  tempo  indeterminato, con articolazione
dell'orario  a  tempo  pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario  e  di  bilancio.  Si riserva altresi' la possibilita' di
procedere  ad  assunzioni  a  tempo  determinato,  senza  pregiudizio
rispetto   all'esercizio  della  facolta'  precedente,  nel  rispetto
dell'equilibrio   finanziario   e   di  bilancio.  L'esercizio  delle
riservate  facolta'  avviene  senza  pregiudizio  alla  posizione  in
graduatoria,  con  prevalenza  dell'assunzione  a tempo indeterminato
rispetto   a   quella   a   tempo   determinato   e,   in  subordine,
dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.