Art. 9. Assunzione in servizio Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un monte ore annuo pari a 750 ore. Costituiscono compiti e responsabilita' del collaboratore linguistico: a) collaborazione all'insegnamento delle lingue; b) svolgimento di esercitazioni in aula ed in laboratorio; c) elaborazione e somministrazione delle prove di accertamento linguistico; d) verifiche didattiche relative all'apprendimento delle lingue; e) preparazione ed elaborazione di materiale didattico; f) attivita' di assistenza a studenti mediante correzione di elaborati scritti, assistenza tesi, ricevimento e consulenza; g) partecipazione a progetti volti alla diversificazione e modernizzazione dell'offerta didattica; h) partecipazione a riunioni di programmazione didattica; i) attivita' di formazione attinente all'attivita' da svolgere. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria dei collaboratori linguistici. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito al fine di procedere alla copertura di ulteriori posti vacanti a tempo indeterminato, con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio. Si riserva altresi' la possibilita' di procedere ad assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto all'esercizio della facolta' precedente, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio. L'esercizio delle riservate facolta' avviene senza pregiudizio alla posizione in graduatoria, con prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.