Art. 6.

                         Dipendente pubblico


   Il dipendente pubblico ammesso alla Scuola di Dottorato di Ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio nel caso in cui ne sia destinatario. In caso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio,
o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di
Ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
restituzione  alla  stessa  degli  importi  riscossi.  Il  periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento  di  quiescenza e di previdenza (legge n.
448/2001).