Art. 6. Dipendente pubblico Il dipendente pubblico ammesso alla Scuola di Dottorato di Ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio nel caso in cui ne sia destinatario. In caso di ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la restituzione alla stessa degli importi riscossi. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (legge n. 448/2001).