Art. 14.
                        Norme di salvaguardia
   1.  Per  tutto  quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando  si  rinvia,  in  quanto applicabile, alla normativa vigente in
materia  di  accesso  al  pubblico  impiego  ed, in particolare, alle
disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Presidente
della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.