Art. 4. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente, e' costituita da un dirigente di I fascia e da due esperti nelle materie oggetto del concorso nonche' da un Funzionario con compiti di segretario. 2. Ai fini della valutazione, la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, per ciascun candidato, di 100 punti ripartiti secondo quanto previsto nei successivi articoli 5 e 7.