Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
   1.  La  commissione  esaminatrice,  nominata  dal  Presidente,  e'
costituita da un dirigente di I fascia e da due esperti nelle materie
oggetto  del  concorso  nonche'  da  un  Funzionario  con  compiti di
segretario.
   2. Ai fini della valutazione, la Commissione esaminatrice dispone,
complessivamente,  per  ciascun  candidato,  di  100  punti ripartiti
secondo quanto previsto nei successivi articoli 5 e 7.