Art. 5.

                       Modalita' di selezione


   La selezione e' intesa ad accertare la preparazione e l'attitudine
del  candidato  a  svolgere  attivita'  di ricerca relativamente alle
tematiche indicate nell'art. 3.
   La  selezione  prevede la valutazione dei titoli di cui all'art. 4
ai quali la Commissione giudicatrice assegna uno specifico punteggio.
   Saranno  ritenuti  idonei  i  candidati  che nella valutazione dei
titoli avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.
   La  valutazione  dei  candidati che intendono concorrere anche per
una  o  piu'  borse  associate  a un tema vincolato verra' effettuata
anche in relazione al progetto di ricerca presentato (Allegato 10).