Art. 9.

                           Borse di studio


   Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base  alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
   Relativamente alle borse associate a specifica tematica, si terra'
conto,   subordinatamente   alla   disponibilita',   dell'ordine   di
preferenza espresso dai candidati nella domanda di ammissione.
   Qualora  l'avente  titolo  rinunci  alla  borsa di studio subentra
altro  candidato  secondo  l'ordine della graduatoria; nel caso delle
borse  riservate  il  candidato successivo dovra' aver ottenuto anche
l'idoneita' per la specifica tematica.
   I  vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa,
a tematica vincolata, loro proposta.
   L'importo  annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente. (vedi nota 1)
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
   Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale
anticipata,  salvo  recupero  di eventuale indebito per le ipotesi di
esclusione  o  sospensione del dottorando, come previste dall'art. 24
del  Regolamento  di  Ateneo  in  materia  di  Scuole di dottorato di
ricerca.
   La  borsa  di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all'estero autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio dei
docenti.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata  del corso di Dottorato, previa conferma da parte del Collegio
dei  docenti  del  conseguimento dei risultati previsti per l'anno di
corso frequentato.
   Le sospensioni della frequenza del Dottorato di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
   Qualora  in  corso  d'anno  un dottorando rinunci a proseguire gli
studi,  egli  decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio
per la quota non ancora corrisposta.


(1)  Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente
stabilisce  ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, e successive
modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal 1
gennaio  2009  e'  assoggettabile  a  contributo  INPS, pari al 17% o
25,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.