Art. 9. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. Relativamente alle borse associate a specifica tematica, si terra' conto, subordinatamente alla disponibilita', dell'ordine di preferenza espresso dai candidati nella domanda di ammissione. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria; nel caso delle borse riservate il candidato successivo dovra' aver ottenuto anche l'idoneita' per la specifica tematica. I vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa, a tematica vincolata, loro proposta. L'importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47 al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente. (vedi nota 1) Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Le borse di studio vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando, come previste dall'art. 24 del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca. La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio dei docenti. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso di Dottorato, previa conferma da parte del Collegio dei docenti del conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato. Le sospensioni della frequenza del Dottorato di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta. (1) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente stabilisce ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal 1 gennaio 2009 e' assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o 25,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.