Art. 10.

                  Iscrizioni al corso di dottorato


   1.  I  concorrenti  risultati  vincitori dovranno presentare o far
pervenire  all'Istituto  Universitario  di Studi Superiori di Pavia -
Ufficio  Dottorati  di  Ricerca  -  Viale Lungo Ticino Sforza n. 56 -
27100   Pavia,   entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni
decorrenti  dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la
lettera   di   ammissione   al   corso   unitamente   al   modulo  di
immatricolazione, la seguente documentazione:
    a) domanda di immatricolazione al corso del dottorato di ricerca,
redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione;
    b) una fotografia formato tessera;
    c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
    d) fotocopia del codice fiscale.
   2.  Nella  domanda  di  immatricolazione  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare:
    a)  di  non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di  laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
    b)  di  non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora   intenda   intraprendere  una  attivita'  lavorativa,  anche
occasionale   e   di  breve  durata,  a  richiedere  l'autorizzazione
preventiva del Collegio dei docenti
oppure
   di    impegnarsi    a   richiedere   al   Collegio   dei   docenti
l'autorizzazione  per  la  prosecuzione  dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
    c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
   3.  Il  candidato  che  risulta assegnatario della borsa di studio
dovra' espressamente dichiarare:
   a)  di  non  avere  gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
   b)  di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi   titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
   4.  I  titolari  di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai
corsi  di  dottorato,  dovranno  indicare  la  durata del rapporto di
collaborazione  e  l'Ente  presso  il  quale  svolgono l'attivita' di
ricerca.
   5. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto delle dichiarazioni del
vincitore.  Qualora  da  tale controllo emerga la non veridicita' del
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante decade dai benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.