Art. 11.

                           Borse di studio


   1.   L'importo   annuale  della  borsa  di  studio  e'  di  €
13.638,47=,  assoggettabile  al  contributo  previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8  agosto  1995,  n.  335 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle  borse  di  studio  per  la  frequenza dei corsi di dottorato si
applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
   2.  Il Direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse  di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
   3.  La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e' pari
all'intera durata del corso.
   4.  Il  pagamento  della  borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
   5.  L'importo  della  borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I  periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato.
   6.  Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
   7.  Chi  abbia  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.