Art. 14. Sospensione e decadenza 1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi: a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno. 2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa di studio. 3. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al Direttore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione. 4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato: a) la mancata iscrizione agli anni successivi; b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame finale. 5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei docenti per gravi e documentati motivi. 6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate gia' erogate della borsa di studio.