Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero del diploma di laurea specialistica richiesto per ogni singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3. 3. Possono presentare la domanda di partecipazione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea o di laurea specialistica richiesto entro la data di svolgimento della prova scritta di ammissione. In tal caso l'ammissione viene disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare alla Commissione giudicatrice, in sede di prova scritta, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito. 4. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta effettuata. Costituiscono documentazione utile: a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua traduzione in lingua italiana, b) dichiarazione di valore, c) certificato in lingua originale, e sua traduzione in lingua italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. Nel caso di richiesta di equipollenza, il candidato dovra' aver conseguito il titolo accademico straniero entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.