Art. 3. Disposizioni particolari per candidati stranieri residenti all'estero: ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca I candidati stranieri residenti all'estero, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, possono essere ammessi al corso di dottorato previa valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei titoli presentati. 2. La procedura di selezione e' disciplinata dalle disposizioni previste dal successivo art. 7. 3. L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni del successivo art. 8, comma 4.