Art. 5.

                      Commissione giudicatrice


   1. La Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso
di  dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i
ricercatori    universitari    di    ruolo    afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari   alle   quali  si  riferisce  il  corso  di
dottorato.  La  Commissione puo' essere integrata con non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.
   2.   La   Commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere  le
operazioni  concorsuali  entro sessanta giorni dalla data del decreto
direttoriale di nomina.