Art. 8.

                  Ammissione ai corsi di dottorato


   1. Il Direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti  concorsuali  ed  approva  la  graduatoria  generale  di  merito
unitamente  a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame.
   2. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine
della  graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi
a  concorso.  I  vincitori  decadono  qualora  non  esprimano la loro
accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello  in  cui  hanno  ricevuto la lettera di ammissione al corso di
dottorato.  In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi
diritto   prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti
candidati  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di utile
collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta
da   inoltrare   all'Ufficio   Dottorati   di  Ricerca  dell'Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia.
   3.  I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso
di  dottorato  di  ricerca nel limite dei posti ad essi riservati per
ogni dottorato.
   4.   I   candidati   stranieri  residenti  all'estero,  che  siano
dichiarati  idonei  al  termine  della procedura concorsuale prevista
dall'art.  7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al
corso  di  dottorato  nel limite dei posti ad essi riservati per ogni
dottorato.