Art. 2.

                               Domanda


   Nella domanda l'aspirante dovra' indicare:
    a) cognome, nome, data, luogo di nascita;
    b) comune e indirizzo di residenza;
    c) la procedura a cui intende partecipare;
    d) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
    e)  il  Comune  di  iscrizione  nelle  liste elettorali, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    f)  le  eventuali  condanne  penali  riportate ovvero di non aver
riportato  condanne  penali.  L'omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano  effettivamente  condanne  penali a carico dell'aspirante,
comportera' l'esclusione dalla procedura in oggetto;
    g) il possesso del diploma di' laurea necessario per l'ammissione
al  concorso,  la data e l'Universita' in cui e' stato conseguito, la
votazione;
    h)  il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
medico-chirurgica;
    i)  l'iscrizione  all'albo  professionale  dell'Ordine dei Medici
precisando la Provincia;
    j)  il  possesso  del  requisito specifico di ammissione previsto
all'art. 1 punto 4 del presente bando;
    k)  la  posizione  nei riguardi degli obblighi militari (per soli
uomini);
    l)   i   servizi   prestati   come   impiegati  presso  Pubbliche
Amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
    m)   la   precisa   indicazione  del  domicilio  (recapito,  via,
localita', C.A.P. e numero di telefono con prefisso) al quale inviare
le comunicazioni inerenti al concorso.
   Si fa presente che:
    eventuali  variazioni  di  indirizzo  dovranno  essere comunicate
tempestivamente.  In caso contrario L'Amministrazione e' sollevata da
qualsiasi  responsabilita'  se il destinatario e' irreperibile presso
l'indirizzo comunicato;
    in  caso  di  mancata  indicazione  vale,  ad  ogni  effetto,  la
residenza dichiarata al precedente punto a).
   La  domanda  dovra'  essere  sottoscritta  da  parte  del  diretto
interessato.
   N.B.: 1. La mancata sottoscrizione della domanda, ovvero la omessa
indicazione  nella  stessa  anche  di  un  solo requisito, generale e
specifico,   o   di  una  delle  dichiarazioni  aggiuntive  richieste
dall'avviso, determina 1'esclusione dalla procedura di che trattasi.
   2.  In  caso  di  accertamento  di  indicazioni  non rispondenti a
veridicita',  la  rettifica  non  e'  consentita  e  il provvedimento
favorevole non potra' essere emesso.