Art. 10.

                           Borse di studio

   Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base  alla graduatoria
generale  di  merito  tenendo  conto,  nel  caso di borse riservate a
determinate   specializzazioni  (major),  dell'ordine  di  preferenza
indicato dal candidato nella domanda di ammissione.
   Le  borse  riservate  a  determinate  specializzazioni (major) non
potranno  essere assegnate a candidati in graduatoria che non abbiano
espresso  nella  domanda  di  ammissione  la  loro  disponibilita'  a
svolgere  l'attivita'  di  ricerca  in  tale  campo; i candidati sono
tenuti ad accettare la borsa secondo l'ordine di preferenza espresso.
   Se  l'avente  titolo  rinuncia alla borsa di dottorato subentra un
altro  candidato  secondo  l'ordine  della graduatoria fermo restando
l'ordine di preferenza segnalato nella domanda di ammissione.
   L'importo  annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente  (vedi nota 1) :
   Le   somme   vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza  bimestrale
anticipata,  salvo  recupero  di eventuale indebito per le ipotesi di
esclusione o sospensione del dottorando.
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
   Previo   mantenimento   dei   requisiti   di   merito,  la  durata
dell'erogazione  e'  pari  all'intera  durata del ciclo di Dottorato.
L'interruzione  della  frequenza  ai  corsi  della durata superiore a
trenta giorni comporta la sospensione dell'erogazione della borsa.
   Ai  fini  dello svolgimento di attivita' individuali di studio e/o
di  ricerca,  i  singoli studenti su richiesta del loro supervisore e
previa  autorizzazione  del  Collegio  dei  docenti  potranno recarsi
all'estero  presso  sedi  universitarie  o altri enti e/o istituti di
ricerca. In questo caso, la borsa di studio e' aumentata del 50%.


(1)  Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente
stabilisce  ex  art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, e successive
modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato e' assoggettabile
a  contributo  INPS,  pari  al  17% o 24,72%, di cui 1/3 a carico del
dottorando.