Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito tenendo conto, nel caso di borse riservate a determinate specializzazioni (major), dell'ordine di preferenza indicato dal candidato nella domanda di ammissione. Le borse riservate a determinate specializzazioni (major) non potranno essere assegnate a candidati in graduatoria che non abbiano espresso nella domanda di ammissione la loro disponibilita' a svolgere l'attivita' di ricerca in tale campo; i candidati sono tenuti ad accettare la borsa secondo l'ordine di preferenza espresso. Se l'avente titolo rinuncia alla borsa di dottorato subentra un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria fermo restando l'ordine di preferenza segnalato nella domanda di ammissione. L'importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47 al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente (vedi nota 1) : Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione e' pari all'intera durata del ciclo di Dottorato. L'interruzione della frequenza ai corsi della durata superiore a trenta giorni comporta la sospensione dell'erogazione della borsa. Ai fini dello svolgimento di attivita' individuali di studio e/o di ricerca, i singoli studenti su richiesta del loro supervisore e previa autorizzazione del Collegio dei docenti potranno recarsi all'estero presso sedi universitarie o altri enti e/o istituti di ricerca. In questo caso, la borsa di studio e' aumentata del 50%. (1) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente stabilisce ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995, e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato e' assoggettabile a contributo INPS, pari al 17% o 24,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.