Art. 3.


   Dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
Rettore,  da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
   Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    Venezia, 29 maggio 2009

                                                   Il rettore: Ghetti