Art. 11.

Prova   di   efficienza   fisica   ed   accertamento   dell'idoneita'
                            attitudinale


   1.  I candidati che superano la prova scritta sono sottoposti alla
prova   di   efficienza   fisica  e  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale,  presso  il  Centro  Addestrativo  Polifunzionale della
Guardia  di  finanza  di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana, n.
120, nella data indicata all'atto della convocazione.
   2.  Al  fine di agevolare il raggiungimento della predetta sede da
parte  dei  candidati,  sara' allestito un servizio di trasporto, con
bus  navetta,  con partenza dalla stazione metropolitana (Linea B) di
Eur Fermi.
   3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
    a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
    b) 2° e 3° giorno: test e colloqui attitudinali.
   4.  La prova di efficienza fisica volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
    a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso e corsa piana m 1.000;
    b) prova facoltativa di corsa piana m 100.
   5.  L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio   complessivo   minimo  di  8  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 2.
   6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo
dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue, nel punteggio delle
graduatorie finali di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) da 8,1 a 9 punti 0,20;
    b) da 9,1 a 10 punti 0,30;
    c) da 10,1 a 11 punti 0,40;
    d) da 11,1 a 12 punti 0,50;
    e) da 12,1 a 13 punti 0,60;
    f) da 13,1 a 14 punti 0,80;
    g) da 14,1 a 15 punti 1,00.
   7. Il  mancato  superamento  dell'esercizio facoltativo non incide
sulla   gia'   conseguita   idoneita'   al   termine  degli  esercizi
obbligatori.
   8.  All'atto  del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati   devono   presentare,   alla   sottocommissione   di   cui
all'articolo  6,  comma  1,  lettera  b), un certificato di idoneita'
all'attivita'  sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita',  rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportiva  Italiana,  ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali  ambiti,  in  qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
   9.  La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione   del   concorrente   alla  suddetta  prova  e,  pertanto,
l'esclusione dal concorso.
   10.  Il  presidente  della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
    a)  presenti  idonea  certificazione medica attestante postumi di
infortuni   precedentemente   subiti   o   uno  stato  di  temporanea
indisposizione;
    b)  si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
    sentito  il  medico  presente, provvede, con giudizio motivato ed
insindacabile,  all'eventuale  differimento  dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre 23 ottobre 2009.
   11.  Ai  soli  fini  della  effettuazione in piena sicurezza della
prova  di  efficienza  fisica,  i candidati di sesso femminile devono
produrre,  in  sede  di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza  di  data  non  anteriore  a  cinque  giorni dalla data di
presentazione,  che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del  referto,  la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
   12.   Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza,  sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti,  il  presidente  della  competente  sottocommissione non puo'
procedere  all'effettuazione  della prova di efficienza fisica e deve
esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai sensi dell'articolo 3,
comma  2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo.
   13.Tali candidate sono, pertanto:
    a)   ammesse,   con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
    b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma
3,  del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 23 ottobre 2009.
   14. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al comma
10  possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere
ammessi,  con  riserva,  a  sostenere  l'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale.
   15.  I  candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono  ammessi  all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
   16.  L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il  possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il ruolo
ambito.
   17. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   18.  Prima  dell'effettuazione  della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento   dell'idoneita'  attitudinale  dei  candidati,  la
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), fissa in
apposito  atto  i  criteri  cui  attenersi  per  la valutazione degli
stessi.
   19.  I  candidati  risultati idonei agli accertamenti attitudinali
sono  ammessi  a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
   20.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.