Art. 17. Graduatorie finali di merito 1. Le graduatorie finali di merito, distinte per i posti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono redatte dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). 2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti: a) alla prova scritta, di cui all'articolo 10; b) alla prova di efficienza fisica, di cui all'articolo 11; c) alla valutazione dei titoli, di cui all'articolo 16. 3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.