Art. 17.

                    Graduatorie finali di merito


   1.  Le  graduatorie  finali di merito, distinte per i posti di cui
all'articolo  1,  commi 1 e 2, sono redatte dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
   2.  Il  punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
    a) alla prova scritta, di cui all'articolo 10;
    b) alla prova di efficienza fisica, di cui all'articolo 11;
    c) alla valutazione dei titoli, di cui all'articolo 16.
   3.   A   parita'  di  merito,  sono  osservate  le  norme  di  cui
all'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
   4. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.