Art. 18.

                  Ammissione al corso di formazione


   1.  Sono  ammessi  al  corso di formazione, in qualita' di allievi
finanzieri,  previo superamento della visita medica di incorporamento
da   parte  del  Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del  Reparto  di
istruzione, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie finali di merito
di  cui  all'articolo  17,  nei  limiti  dei  posti messi a concorso,
secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
   2.  Entro  20  giorni  dall'inizio  del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei  nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,  eventualmente,  disponibili  tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1.
   3.  I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non  idoneita'  psico-fisica  dei  candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
    a)   gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione,  ex  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, entro
trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  deI decreto
legislativo 30 marzo 2001 , n. 165.