Art. 19. Mancata presentazione al corso 1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite i Comandi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.