Art. 22.

                  Assegnazione al termine del corso


   1.  Al  termine  del  corso  di formazione di cui all'articolo 18,
finanzieri  sono  destinati  nelle  sedi  ove esigenze organiche e di
servizio  lo  richiedono,  con  obblighi  di  permanenza  secondo  le
disposizioni interne del Corpo.