Art. 24.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   2. Il  conferimento  di  tali  dati  e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli stessi potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso  ai  dati  che  Io  riguardano,  il  diritto  di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  possono  essere  fatti valere nei confronti del
Comandante  del  Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei  dati.  Il  titolare  del  trattamento  dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
    Roma, 17 giugno 2009

                                         Il GEN.C.A.: Cosimo D'Arrigo