Art. 12.

                      Conseguimento del titolo


   A  conclusione  del  ciclo di Dottorato, il dottorando sostiene un
esame  finale  davanti  ad una Commissione giudicatrice, nominata dal
Rettore  su  designazione del Collegio dei Docenti, in conformita' al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
   Il  dottorando  discute  la  tesi  nella  lingua concordata con il
Coordinatore.
   Il  Collegio  dei  Docenti  puo'  autorizzare il dottorando che ne
faccia  richiesta  a  svolgere  l'esame  finale  in altra Universita'
consorziata.
   Il  dottorando  che  abbia  sostenuto  l'esame  finale  con  esito
positivo consegue il titolo di Dottore di Ricerca.
   Previa  sottoscrizione  di  un'apposita convenzione, al dottorando
che abbia svolto presso un'Universita' straniera un periodo di studio
e ricerca corrispondente ad almeno un anno accademico, sotto la guida
di  un  Direttore  di Tesi di tale sede, l'Universita' partner potra'
rilasciare  il titolo accademico che il proprio ordinamento didattico
considera equipollente a quello di Dottore di Ricerca.
   Il  rilascio  della certificazione del conseguimento del titolo e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita'  effettuare  il  deposito a norma di legge presso le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.