Art. 12. Conseguimento del titolo A conclusione del ciclo di Dottorato, il dottorando sostiene un esame finale davanti ad una Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore su designazione del Collegio dei Docenti, in conformita' al Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca. Il dottorando discute la tesi nella lingua concordata con il Coordinatore. Il Collegio dei Docenti puo' autorizzare il dottorando che ne faccia richiesta a svolgere l'esame finale in altra Universita' consorziata. Il dottorando che abbia sostenuto l'esame finale con esito positivo consegue il titolo di Dottore di Ricerca. Previa sottoscrizione di un'apposita convenzione, al dottorando che abbia svolto presso un'Universita' straniera un periodo di studio e ricerca corrispondente ad almeno un anno accademico, sotto la guida di un Direttore di Tesi di tale sede, l'Universita' partner potra' rilasciare il titolo accademico che il proprio ordinamento didattico considera equipollente a quello di Dottore di Ricerca. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura dell'Universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.