Art. 12.

                      Assegnazione ai progetti


   1.  Qualora  ne  sopravvenga  la  necessita',  in  relazione  allo
svolgimento   di  specifici  programmi  o  progetti  di  ricerca,  il
Presidente   dell'Istituto,   con  propria  deliberazione,  disporra'
l'assunzione,   con   contratto   di   lavoro   subordinato  a  tempo
determinato, del personale necessario per l'esecuzione delle suddette
attivita',   secondo  l'ordine  delle  graduatorie  di  cui  all'art.
9, comma  3  e tenuto conto della riserva di cui all'art. 3, comma 78
della legge n. 244/07.
   4.  Il contratto a tempo determinato non puo' essere stipulato con
chi  e' gia' titolare di altro rapporto di lavoro a tempo determinato
con  l'Istituto,  sia pure per professionalita' ascrivibili a profilo
diverso,  salvo  che il contratto in corso termini entro il trimestre
successivo  alla  data  di  avvio  del nuovo progetto per il quale il
candidato selezionato e' stato ritenuto idoneo.