Art. 12. Assegnazione ai progetti 1. Qualora ne sopravvenga la necessita', in relazione allo svolgimento di specifici programmi o progetti di ricerca, il Presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, disporra' l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, del personale necessario per l'esecuzione delle suddette attivita', secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 3 e tenuto conto della riserva di cui all'art. 3, comma 78 della legge n. 244/07. 4. Il contratto a tempo determinato non puo' essere stipulato con chi e' gia' titolare di altro rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Istituto, sia pure per professionalita' ascrivibili a profilo diverso, salvo che il contratto in corso termini entro il trimestre successivo alla data di avvio del nuovo progetto per il quale il candidato selezionato e' stato ritenuto idoneo.