Art. 13. Costituzione del rapporto di lavoro 1. L'assunzione verra' disposta ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 2. L'assegnazione potra' essere effettuata presso le sedi di Roma o presso gli Uffici regionali dell'Istituto. Gli idonei prescelti dovranno prendere servizio previa presentazione della necessaria documentazione entro i termini che saranno indicati. Nella comunicazione verranno specificate la durata del contratto e la data di inizio di attivita'. La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo comporta la mancata stipulazione del contratto di lavoro individuale. 3. Ai vincitori verra' corrisposto il trattamento economico previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio 2002/2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006.