Art. 13.

                 Costituzione del rapporto di lavoro


   1.  L'assunzione  verra' disposta ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
   2.  L'assegnazione potra' essere effettuata presso le sedi di Roma
o  presso  gli  Uffici  regionali dell'Istituto. Gli idonei prescelti
dovranno  prendere  servizio  previa  presentazione  della necessaria
documentazione   entro   i   termini   che  saranno  indicati.  Nella
comunicazione  verranno specificate la durata del contratto e la data
di  inizio  di  attivita'. La mancata presentazione in servizio senza
giustificato motivo comporta la mancata stipulazione del contratto di
lavoro individuale.
   3.  Ai  vincitori  verra'  corrisposto  il  trattamento  economico
previsto  dal  Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto
del   personale   delle   istituzioni  e  degli  enti  di  ricerca  e
sperimentazione  per  il quadriennio 2002/2005 sottoscritto in data 7
aprile 2006.