Art. 8.

                              Colloquio


   1.  Al colloquio, che vertera' sugli argomenti oggetto della prova
scritta,  sono  ammessi  i  candidati  che  avranno  riportato  nella
valutazione   della   medesima,   un   punteggio   di  almeno  28/40.
L'ammissione  al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti
giorni  prima  della  data  nella  quale  essi  dovranno sostenere il
colloquio  stesso; contestualmente, sara' data loro comunicazione del
punteggio  riportato  nella  valutazione  dei titoli. Il colloquio si
intendera'  superato  se  il candidato avra' ottenuto la votazione di
almeno 21/30.
   2.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  i candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.
   3. La prova informatica e quella della lingua straniera formeranno
oggetto  di  specifica  valutazione  nell'ambito del colloquio a cura
della  Commissione esaminatrice che accertera' la positiva conoscenza
di quanto dichiarato dal candidato.
   4.  Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione   della   votazione  da  ciascuno  riportata.  L'elenco
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara'
affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.