Art. 8. Colloquio 1. Al colloquio, che vertera' sugli argomenti oggetto della prova scritta, sono ammessi i candidati che avranno riportato nella valutazione della medesima, un punteggio di almeno 28/40. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale essi dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente, sara' data loro comunicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30. 2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. 3. La prova informatica e quella della lingua straniera formeranno oggetto di specifica valutazione nell'ambito del colloquio a cura della Commissione esaminatrice che accertera' la positiva conoscenza di quanto dichiarato dal candidato. 4. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.